Art. 26.
(Permesso di soggiorno di cittadini stranieri in stato di detenzione).

      1. Fatti salvi i casi di cui al comma 2, quando il permesso di soggiorno scade nel periodo in cui nei confronti del cittadino e della cittadina stranieri è applicata una pena detentiva, la validità residua del permesso di soggiorno è sospesa. Alla persona interessata è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di giustizia della durata equivalente alla pena detentiva. Alla scadenza di quest'ultima, è rilasciato il permesso di soggiorno antecedentemente posseduto, per la durata residua del medesimo.
      2. Il cittadino e la cittadina stranieri titolari di permesso di soggiorno a cui è stata comminata una condanna superiore a due anni di reclusione senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, il cui permesso scada durante il periodo di detenzione, possono chiedere il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno almeno due mesi prima della data del fine pena, tenuto conto di eventuali periodi di liberazione anticipata già concessi. L'istanza è trasmessa entro cinque giorni, a cura della direzione del carcere, al comune competente e al magistrato di sorveglianza. Al magistrato di sorveglianza è altresì inviata una relazione sul comportamento del cittadino e della cittadina stranieri durante la detenzione. Entro un mese dalla data di trasmissione dell'istanza, il magistrato di sorveglianza, sentiti il cittadino o la cittadina stranieri e il loro difensore, autorizza con ordinanza il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno, ovvero esprime parere negativo.
      3. In conformità ai princìpi e alle finalità dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, l'autorizzazione di cui al comma 2 è comunque concessa quando il detenuto ha dato prova dell'effettiva partecipazione all'opera

 

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di rieducazione. Ai fini della decisione, il magistrato di sorveglianza tiene conto della gravità delle eventuali infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione, della condotta complessiva tenuta dal detenuto durante la carcerazione e di eventuali benefìci dei quali egli ha usufruito. Il magistrato tiene altresì conto di eventuali legami familiari o sociali del cittadino o della cittadina stranieri, della durata del suo soggiorno in Italia e di attività svolte durante il periodo di detenzione, con particolare riferimento ad attività lavorative o di istruzione. L'autorizzazione non può essere negata quando sussiste uno dei motivi di divieto di espulsione e di respingimento di cui all'articolo 41.
      4. Il parere negativo al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno è notificato dal magistrato di sorveglianza al cittadino e alla cittadina stranieri e al loro difensore. Il diniego è altresì comunicato al comune del luogo di residenza e al questore per i provvedimenti di competenza. Avverso l'ordinanza con la quale è espresso parere negativo il cittadino e la cittadina stranieri possono proporre appello al tribunale di sorveglianza entro un mese dalla data di notifica. L'appello non ha effetti sospensivi salvo che il tribunale decida altrimenti.
      5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al cittadino e alla cittadina stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla durata della pena detentiva.
      6. Il cittadino e la cittadina stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia di cui all'articolo 25, comma 3, a fine pena sono espulsi dal territorio nazionale, salvo che non ricorrano i motivi di divieto di espulsione e di respingimento di cui all'articolo 41. Almeno due mesi prima della data del fine pena, l'interessato può chiedere di accedere ad un programma di ritorno concordato. L'istanza è trasmessa entro cinque giorni, a cura della direzione del carcere, al comune competente e al magistrato di sorveglianza. Al magistrato di sorveglianza
 

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è altresì inviata una relazione sul comportamento del cittadino e della cittadina stranieri durante la detenzione. Entro un mese dalla data di trasmissione dell'istanza, il magistrato di sorveglianza, sentiti il cittadino e la cittadina stranieri e il loro difensore, autorizza con ordinanza l'accesso al programma di ritorno concordato. Ai fini della decisione il magistrato di sorveglianza tiene conto dell'effettiva partecipazione del cittadino straniero all'opera di rieducazione.
      7. Il parere negativo all'accesso al programma di ritorno concordato è notificato dal magistrato di sorveglianza al cittadino e alla cittadina stranieri e al loro difensore. Avverso l'ordinanza con la quale è espresso parere negativo il cittadino e la cittadina stranieri possono proporre appello al tribunale di sorveglianza, entro dieci giorni dalla data di notifica. L'appello non ha effetti sospensivi, salvo che il tribunale decida altrimenti.